Art. 1.
(Finalità).

      1. Nessuno può essere oggetto di discriminazioni in ragione o a causa della pratica della prostituzione, né è altresì punibile o sanzionabile chi la eserciti nel rispetto della presente legge.
      2. Nessuno può essere costretto a praticare la prostituzione contro la propria volontà e libertà.
      3. L'esercizio della prostituzione può essere cessato in qualsiasi momento.